Adempimenti, concordato, giustizia e sanzioni: il Decreto correttivo in Gazzetta

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025, n. 134, è stato pubblicato il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari
Ai sensi dell’articolo 1, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività basati sulla classificazione ATECO 2025, i contribuenti in regime forfetario continueranno a utilizzare i coefficienti di redditività previsti nell’allegato 4 della Legge n. 190/2014, individuati sulla base del codice ATECO 2007.

 

Riguardo alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, l’articolo 2 del nuovo decreto elimina il limite temporale per la fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso i consumatori finali, rimuovendo le date specifiche (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

 

All’articolo 3 (Trasmissione corrispettivi ricariche veicoli elettrici), vengono introdotte nuove disposizioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici tramite stazioni di ricaric

 

A seguire, viene stabilito dall’articolo 4 (Termini CU autonomi e precompilata P.IVA) che:

– per il 2025, il termine “Dal 2025” (riferito alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche) è sostituito da “Nel 2025”;

– a partire dal 2026, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo o provvigioni per prestazioni non occasionali devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello del pagamento;

– a decorrere dal 2026, la dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA sarà resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.

 

A partire dai dati relativi al 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dovranno effettuare la trasmissione con cadenza annuale, entro un termine stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 5).

 

In tema di versamento IVA forfetari acquisti intracomunitari, l’articolo 6 specifica che i soggetti in regime forfetario che effettuano acquisti di beni o servizi soggetti all’inversione contabile (inclusi quelli intracomunitari) dovranno versare l’IVA entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.

 

Modifiche al concordato preventivo biennale
L’articolo 7 prevede che il concordato preventivo biennale venga abrogato per i soggetti in regime forfetario a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Oltre a ciò, l’articolo 8 del nuovo D.Lgs. impone che le aliquote dell’imposta sostitutiva per il concordato preventivo biennale si applichino nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Se l’eccedenza supera tale importo, l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota IRPEF (per persone fisiche) o IRES (per società) sulla parte eccedente. Questa disposizione si applica a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

 

Vengono introdotte nuove cause di esclusione e cessazione dal concordato preventivo biennale (articolo 9) in particolare per i contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e partecipano a associazioni o società tra professionisti, a meno che anche queste ultime aderiscano al concordato per gli stessi periodi. Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per il biennio 2025-2026, se non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

 

Viene, poi, chiarito all’articolo 10 che le “operazioni di conferimento” che costituiscono causa di esclusione o cessazione dal concordato si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda.

Con l’articolo 11, il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale è spostato dal 31 luglio al 30 settembre (dal settimo al nono mese).

 

Inoltre, il parere del Garante per la protezione dei dati personali sulla metodologia di calcolo del concordato preventivo biennale è richiesto solo se il decreto introduce modifiche al percorso metodologico di calcolo (articolo 12).

 

Importante novità introdotta dall’articolo 13 è l’inclusione della “maggiorazione del costo del lavoro” tra gli elementi rilevanti per la determinazione del reddito o del valore della produzione netta ai fini del concordato. Questa modifica si applica alle adesioni per il biennio 2025-2026.

 

A seguire, per i contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10), l’articolo 14 stabilisce che la proposta di reddito concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente di una percentuale che varia in base al livello di affidabilità. Tale limitazione non si applica se la proposta è inferiore ai valori di riferimento settoriali.

 

Viene, inoltre, modificata con l’articolo 15 del nuovo Decreto la causa di decadenza dal concordato, specificando che si decade se il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati non avviene entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Modifiche alle disposizioni in materia di contenzioso tributario
L’articolo 16 (Disposizioni integrative e correttive) apportata diverse modifiche procedurali al contenzioso tributario. Tra queste, la sostituzione del riferimento “all’originale” con “al documento analogico detenuto dal difensore”. Viene modificata la procedura di delibera della decisione in camera di consiglio e la successiva lettura del dispositivo. Viene introdotta la possibilità di notifica a mezzo posta elettronica certificata da parte dell’ufficiale giudiziario. 

 

Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario

Vengono modificate le soglie di importo che determinano le sanzioni e la reclusione per violazioni in materia doganale, distinguendo tra dazio doganale e altri diritti di confine.

Si specifica che le sanzioni amministrative e la confisca non si applicano se la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante prima di avere conoscenza formale di accertamenti.

Viene integralmente sostituito l’articolo 112, che disciplina l’estinzione del reato e le cause di non punibilità per i delitti di contrabbando, introducendo la possibilità di estinguere il reato mediante pagamento, e la non punibilità in caso di ravvedimento operoso prima dell’inizio di attività di accertamento. 

L’articolo 19 apporta modifiche relativamente alla definizione agevolata delle sanzioni tributarie, specificando che in caso di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata solo se l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso. Vengono inoltre estese le sanzioni per la mancata memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici e per il mancato collegamento degli strumenti di accettazione di pagamenti elettronici.

 

Con l’articolo 20 vengono introdotte sanzioni minime fisse (250 euro o 150 euro) per le violazioni relative all’imposta di registro e per altre imposte indirette.

 

Disposizioni in materia di accertamento
Vengono apportate modifiche dall’articolo 20 del D.Lgs. alle disposizioni relative al procedimento di accertamento con adesione, precisando, tra l’altro, che l’istanza per lo scomputo delle perdite deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione, e che le parti hanno sempre facoltà di dare corso al procedimento di accertamento con adesione anche se i presupposti emergono in fase di controdeduzioni.

 

Inoltre, a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini non si applicherà più agli atti di accertamento autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle entrate (articolo 22).

 

Infine all’articolo 23 vengono estesi i termini di decadenza per la notifica degli atti di recupero e degli avvisi di accertamento relativi a somme che costituiscono aiuti di Stato o aiuti de minimis, il cui importo non è determinabile dai provvedimenti di concessione ma dalla dichiarazione fiscale. Tali atti dovranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla percezione/fruizione/violazione o alla presentazione della dichiarazione.

CCNL Scuole Materne Fism: siglato il rinnovo per i dipendenti del settore

Dal 1° giugno sono previsti nuovi minimi retributivi e la 1a tranche dell’Una Tantum

In data 28 maggio 2025 la Fism e le OO.SS. Flc-Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal, Uil-Scuola non ha siglato l’intesa, hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per i dipendenti delle scuole materne non statali occupati nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia, completando quanto indicato nella pre-intesa del 26 novembre 2024. L’accordo è relativo al quadriennio 2024-2027 e disciplina sia il trattamento normativo che economico.

 

Dal punto di vista economico vengono stabiliti nuovi minimi retributivi in due tranches: 1° giugno 2025 e 1° settembre 2025. Gli importi sono riportati nella tabella di seguito.

Livello Aumento 1.6.2025 Minimo 1.6.2025 Aumento 1.9.2025 Minimo 1.9.2025
1 26,16 1.407,98 39,97 1.447,95
2 27,18 1.463,14 41,54 1.504,68
3 27,22 1.465,26 41,60 1.506,86
4 28,09 1.512,14 42,93 1.555,07
5 29,62 1.594,49 45,27 1.639,76
6 30,00 1.614,55 45,00 1.659,55
7 32,95 1.773,83 50,36 1.824,19
8 33,70 1.813,96 51,50 1.865,46

Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum, a copertura del periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2024 e 1° gennaio-31 maggio 2025 al personale in forza al 28 maggio 2025. Gli importi, erogati in due tranches, la prima con la retribuzione del mese di giugno 2025 e la seconda con quella di novembre 2025, sono riportati in tabella.

 Livello Una Tantum 1.6.2025 Una Tantum 1.11.2025
1 140,00 140,00
2 140,00 140,00
3 140,00 140,00
4 150,00 150,00
5 150,00 150,00
6 150,00  150,00
7 170,00 170,00
8 170,00 170,00

Dal 1° settembre 2025 viene corrisposto per 13 mensilità un importo a titolo di salario di anzianità al personale che alla data del 1° settembre 2025 ha maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. Nella fattispecie, gli importi sono pari a:
15,00 euro per i livelli 1, 2, 3 e 4;
20,00 euro per i livelli 5, 6, 7, e 8.

Per gli anni 2024 e 2025 i lavoratori percepiscono strumenti di welfare pari a 200,00 euro per l’anno 2024; 165,00 euro per l’anno 2025 per i lavoratori che percepiscono l’Asi e di 200,00 euro per l’anno 2025 per i lavoratori a tempo determinato che non percepiscono l’Asi. Gli importi vengono erogati entro il periodo natalizio dei due anni e con possibilità di utilizzarli entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Dal 1° gennaio 2026, per gli anni 2026 e 2027, il valore del welfare scende a 100,00 euro per ogni anno nel caso di decorrenza dell’Asi. 

CCNL Metalmeccanica Industria: nuovi minimi dal 1° giugno

Stabiliti gli aumenti retributivi, indennità di trasferta ed indennità di reperibilità

Il 12 giugno è stato sottoscritto da Federmeccanica, Asisstal e Fim, Fiom, Uilm, sulla base di quanto stabilito dal CCNL del 5 febbraio 2021, il verbale di accordo che ha definito i nuovi importi dal 1° giugno 2025.

Livello Minimi
D1 1.742,03
D2 1.931,78
C1 1.973,51
C2  2.015,24
C3  2.158,26
B1 2.313,34
B2 2.481,84
B3 2.770,74
A1  2.837,12

Le Parti hanno, inoltre, stabilito i nuovi importi dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.

Indennità di trasferta Dal 1° giugno 2025 
Trasferta Intera 50,33
Quota per il pasto meridiano o serale 12,99
Quota per il pernottamento 24,35

 

Livello b)

Compenso giornaliero

c)

Compenso settimanale

16 ORE

(Giorno Lavorato)

24 ORE

(Giorno Libero)

24 ore festive 6 giorni 6  giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
D1-D2-C1 5,76 8,67 9,37 37,47 38,17 41,08
C2-C3 6,87 10,78 11,56 45,13 45,91 49,82
B1 E SUPERIORE 7,88 12,98 13,66 52,38 53,06 58,16
 
 

CCNL Funzioni Locali: stop alla trattativa, nessuna intesa sulle risorse

 Prosegue il confronto tra le Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

In data 10 giugno 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali e l’ARAN per la prosecuzione delle negoziazioni relative al rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. 

Le OO.SS., che più volte hanno sottolineato l’enorme distanza tra le risorse attualmente stanziate e la grave perdita del potere d’acquisto dei salari. Difatti, hanno sottolineato che il  riallineamento necessario delle retribuzioni delle Funzioni Locali alla media degli altri comparti pubblici non potrà aversi tramite un provvedimento, in quanto esso esclude alcuni enti, non garantisce pari opportunità per tutti gli altri e soprattutto non prevede risorse certe, risultando non esaustivo della vertenza contrattuale.

Dunque, le sigle sindacali hanno avanzato le seguenti proposte:

– l’istituzione di un fondo specifico e aggiuntivo alle risorse già previste, per garantire uno stanziamento agli Enti finalizzato a un significativo incremento dell’indennità di comparto. Questa indennità è nata proprio con l’obiettivo di riallineare il trattamento economico delle funzioni locali con quello degli altri comparti pubblici;

– l’aumento dello stanziamento del 5,78%;

– lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio.

Inoltre le OO.SS. hanno avanzato la richiesta di aggiungere alla contrattazione le risorse stanziate e non spese del CCNL 2019-2021, oltre a un anticipo di tutte le risorse disponibili, comprese quelle destinate ai CCNL 2025-2027.

Il Presidente dell’ARAN ha dichiarato che i risparmi menzionati dalle OO.SS. sono da considerarsi “virtuali” e che non ci sono risorse disponibili per rispondere alle richieste presentate. 

Il tavolo di trattativa si è aggiornato senza una nuova data.

Aree di crisi industriale complessa: gli interventi sulla CIG

Il governo ha anche esteso il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del settore della moda (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 giugno 2025, n. 131).

Nell’ambito di un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle crisi industriali, tra le quali lo stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, il Consiglio dei ministri del 12 giugno è intervenuto in materia di Cassa integrazione guadagni (CIG).

In particolare, per il 2025 e il 2026, l’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa viene esonerata dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. Tuttavia, l’esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a 1.000 unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l’estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1.000 (a oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro.

 Peraltro, viene ampliata la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo:

– la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell’azienda e di riassorbimento occupazionale;
– la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza irregolare o nel caso di rifiuto dell’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Sono poi stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a integrazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, per la misura di sostegno al reddito (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell’arco del triennio) prevista in favore dei lavoratori dipendenti, sospesi o impiegati a orario ridotto nelle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e sottoposte all’amministrazione giudiziaria.

A tutela dei lavoratori del settore della moda, viene disposta l’estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell’intervento di integrazione salariale riconosciuto dall’INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.

Infine, in alternativa all’anticipazione dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro, viene consentito a quest’ultimo di poter richiedere all’INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.