CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: esito dell’incontro per il rinnovo

L’incontro si è incentrato su periodo di comporto, premio di risultato e previdenza. Il prossimo 2 dicembre al centro gli aumenti contrattuali

Le OO.SS. Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 15 novembre 2024, l’esisto dell’incontro avvenuto, il 12 novembre, tra le Sigle e l’associazione datoriale per il rinnovo contrattuale del CCNL Istituzioni socio assistenziali Agidae. Il confronto si è focalizzato sull’articolato contrattuale relativo al periodo di comporto, al premio di risultato e alla previdenza complementare.
È stato demandato al 2 dicembre prossimo il tema degli aumenti contrattuali, che devono essere in linea con l’aumento del costo della vita e con i contratti di settori che sono stati rinnovati lo scorso anno. Con l’incontro che verrà, le Sigle auspicano che il rinnovo possa concludersi in tempi brevi. 

CCNL Funzioni locali: incontro all’Aran per la prosecuzione della trattativa

Verso un aumento medio di 136,00 euro lordi medi mensili per dipendente da ripartire tra aumento tabellare e salario accessorio

Si è svolto nei giorni scorsi all’Aran il settimo incontro tra le Parti Sociali per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Dopo una breve introduzione è stato illustrato il piano di ripartizione delle risorse, rappresentando che l’importo al momento attribuibile è pari al 5,78% che determina un importo medio pro capite pari a 136,00 euro, comprensivo delle quote da destinare alla contrattazione decentrata. In particolare l’Aran ha proposto di incrementare la parte tabellare della retribuzione con 128,00 euro, corrispondenti al 94% della citata somma complessiva e destinando la residua somma di 8,00 euro al finanziamento del fondo salario accessorio. Nell’utilizzo dell’incremento stabile ha proposto di attribuire alla retribuzione base di ciascuna delle quattro aree un incremento pari al 7,32%, che determina per:
– Area Funzionari ed EQ: 141,50 euro per 13 mensilità;
– Area Istruttori: 130,41 euro per 13 mensilità;
– Area Operatori Esperti: 116,03 euro per 13 mensilità;
– Area Operatori: 111,45 euro per 13 mensilità.
Dal punto di vista normativo si è ribadito che tra le materie oggetto di confronto devono essere inserite la costituzione del fondo risorse decentrate e l’utilizzo di quello dell’anno precedente nonché il piano triennale del fabbisogno del personale.
Le OO.SS. ritengono altresì necessario riconsegnare alla contrattazione decentrata le materie che riguardano i profili professionali ed integrare quelli relativi al trattamento economico accessorio ancora escluse.
Il tavolo è stato aggiornato al prossimo 2 dicembre all’Aran. 

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per ottenere il “Bonus Natale”

L’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 22/E/2024 contenente i chiarimenti sul Bonus Natale 2024, a seguito delle nuove regole introdotte dal D.L. n. 167/2024.

L’articolo 2 del D.L. n. 167/2024 apporta alcune modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 (Decreto Omnibus), che ha introdotto l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro a favore di taluni lavoratori dipendenti.

La modifica riguarda, in particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della norma, ampliandone la platea dei beneficiari.

Viene, infatti, previsto che il bonus spetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

  • abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR;

  • abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Spiega, pertanto, l’Agenzia che il bonus in commento viene riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Contrariamente alla formulazione previgente, dunque, non è più richiesto per la spettanza del bonus il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 167/2024 inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l’indennità in argomento non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

 

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il Bonus Natale, per effetto delle modifiche introdotte, il sostituto d’imposta pubblico o privato deve riconoscere il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis sopra descritto, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, deve dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.

 

Precisa, infine, l’Agenzia che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione dell’indennità in parola, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

 

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore possa beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

 

Qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Eber Emilia Romagna: attivate le prestazioni straordinarie

Attivato un pacchetto di prestazioni straordinarie a sostegno delle aziende e dei lavoratori dell’artigianato coinvolti nell’alluvione

Con il Verbale di Accordo firmato il 4 novembre 2024, le Parti sociali Cna Emilia Romagna, Confartigianato Imprese Emilia Romagna, Claai Federlibere Emilia Romagna, Casartigiani Emilia Romagna, Cgil Emilia Romagna, Cisl Emilia Romagna e U.R. Uil Emilia Romagna hanno deciso di attivare delle prestazioni straordinarie a fronte degli eventi alluvionali di forte intensità che hanno colpito nei mesi scorsi la Regione Emilia Romagna.
Le prestazioni sono le seguenti: 
– per i danni alle strutture-attrezzature riportate a seguito delle alluvioni, è ammessa una sola domanda per impresa da un importo minimo di 1300,00 euro, corrispondendo un contributo pari al 30% delle spese documentate fino ad un massimale di 50.000 euro. Tale prestazione verrà erogata dopo la verifica della documentazione richiesta secondo i massimali e le percentuali indicate ovvero fino a  un massimo di 15.000 euro;
– a sostegno dei costi sostenuti dai dipendenti per le opero di risanamento e ripristino delle proprie abitazioni, verrà riconosciuto un contributo Una Tantum fino ad un massimo di 1000,00 euro. Il contributo potrà essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente per nucleo familiare.
Le modalità per la richiesta delle prestazioni sono indicate nel regolamento pubblicato sul sito Eber. Si specifica inoltre, che le prestazioni saranno accessibili solo alle imprese in regola con i versamenti alla bilateralità previsti dagli accordi nazionali e regionali.
Il “Fondo Emergenza” messo a disposizione per le prestazioni straordinarie alluvione 2023 e 2024 è di 4.000.000 euro pertanto, le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza dell’importo stanziato.

Flussi 2025, il 30 novembre scade la fase della precompilazione delle domande

Possono accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, i datori di lavoro, le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 15 novembre 2024).

Entro il 30 novembre prossimo si chiude la fase della precompilazione delle domande per far entrare in Italia e assumere lavoratori subordinati stranieri, stagionali e non stagionali, nell’ambito dei flussi 2025.

I datori di lavoro, le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati potranno accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell’interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, per preparare e salvare le domande di nulla osta. Per l’accesso è indispensabile un’identità digitale SPID o CIE, e i datori di lavoro devono avere un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale. La precompilazione è aperta ogni giorno dalle ore 8.00 alle 20.00. Lo stesso Portale andrà utilizzato per l’invio delle domande a partire dai click day fissati, a seconda della tipologia di lavoratori, il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025.

Il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero del turismo hanno pubblicato una circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024.

Inoltre, sul Portale Servizi ALI sono disponibili ulteriori istruzioni per la compilazione delle domande, un manuale utente e un servizio di help desk che offre assistenza alla precompilazione.

Peraltro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che prima di chiedere far entrare in Italia e assumere un lavoratore subordinato non stagionale residente all’estero, i datori di lavoro devono verificare presso il Centro per l’Impiego (CPI) la mancata disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio dalla richiesta. Alla circolare congiunta sono allegati il modulo per la domanda al CPI e il modulo per autocertificare il mancato riscontro, l’inidoneità del lavoratore inviato o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.